Piano carbone, ecco cosa dice l’articolo del Dl che interviene in caso di crisi del gas

“Disposizioni per l’adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale”

Roma – Via libera all’unanimità del Consiglio dei ministri al nuovo “decreto Ucraina” con aiuti, anche militari e per tutto il 2022, e con le norme per diversificare le fonti energetiche, riaprendo se necessario le centrali a olio e a carbone per compensare la mancanza del gas russo. Il testo in caso di emergenza, prevede anche misure di razionamento.
Ecco cosa dice l’articolo 2 della bozza di decreto che verrà presentato alle Camere e che interviene in caso di crisi del gas.

Disposizioni per l’adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell’anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° gennaio 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all’adozione delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna SpA. predispone un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell’emergenza o comunque per il periodo indicato dal Ministero della transizione ecologica, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l’utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell’atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

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