Svizzera, per gli impiegati pubblici il tragitto per l’ufficio diventa orario di lavoro. Ma non è proprio così

“Svizzera, per gli impiegati pubblici il tragitto per l’ufficio diventa orario di lavoro”
Corriere.it

“Lavoro nel tragitto da casa all’ufficio: in Svizzera ora è pagato”
Il Messaggero

Questa la notizia data da alcuni giornali nazionali  che ha fatto iniziare in bellezza l’anno nuovo ai lavoratori pubblici svizzeri. In molti avranno pensato: “Finalmente i tempi morti del tragitto casa-lavoro vengono riconosciuti e pagati”. 
Siamo andati a leggere cosa dice il Dipartimento federale delle finanze DFF  – Ufficio federale del personale UFPER e quali sono le direttive che regolano il rapporto datore di lavoro. lavoratore in viaggio. Ne abbiamo ricavato un panorama non proprio simile a quello raccontato, talvolta in maniera un po’ entusiastica, dai giornali main stream come ad esempio: ” In altri termini: fare a una telefonata con il capo, rispondere a una mail o a messaggi in app e sui social nei quali si danno chiarimenti o indicazioniinerenti le proprie mansioni sarà considerato lavoro”. O ancora: “In bus, in metropolitana, in tram, in treno, nella sosta caffè durante il tragitto ogni giorno da casa all’ufficio: si risponde al telefono, si inviano e si ricevono e-mail e messaggi via social con indicazioni, solleciti e chiarimenti sugli impegni della giornata. Anche quello è lavoro e adesso – dal primo gennaio – in Svizzera per i dipendenti pubblici federali che lo richiederanno verrà incluso nel calcolo della giornata lavorative e quindi pagato.
Partiamo dal chiarire cosa è il lavoro mobile a cui fa riferimento la normativa che entrerà in vigore nel 2020.
1 Definizione Per forme di lavoro mobile si intende l’attività lavorativa prestata in un luogo diverso dal posto di lavoro. Possibili forme sono il lavoro mobile svolto in funzione delle esigenze di mobilità dettate dalla funzione del collaboratore e il lavoro a domicilio. Esempi Lavoro mobile: in viaggio, presso il cliente, nelle sedi di altri servizi della Confederazione o in centri d’affari (spazi di lavoro condivisi). Lavoro a domicilio: occasionalmente d’intesa con il superiore diretto oppure regolarmente in virtù di un accordo.
2.1 Oggetto e campo d’applicazione Le presenti direttive disciplinano le condizioni quadro delle forme di lavoro mobile e si applicano a tutte le unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale.

2.3 Principi. La flessibilità concessa per la gestione delle forme di lavoro mobile deve garantire l’adempimento dei compiti in qualsiasi momento.  I compiti e il loro adempimento hanno sempre la priorità. Il grado di ricorso a forme di lavoro mobile deve dunque basarsi su tale principio.  Non si ha alcun diritto a forme di lavoro mobile. Le unità amministrative sono libere di stabilire in che misura intendono autorizzarle.

2.4 Attuazione. Le forme di lavoro mobile sono molteplici. La difficoltà risiede nel trovare il giusto equilibrio tra l’adempimento dei compiti e l’organizzazione di un’unità, da una parte, e la flessibilità concessa da tali forme, dall’altra. La decisione e la responsabilità riguardo all’autorizzazione delle forme di lavoro mobile come pure all’impostazione concreta delle stesse nel quadro delle presenti direttive spettano dunque al servizio competente. Il lavoro mobile occasionalmente il lavoro a domicilio d’intesa con il superiore diretto possono essere svolti in funzione delle circostanze e delle esigenze. Per i collaboratori che intendono svolgere regolarmente il lavoro a domicilio occorre definire, in un accordo scritto 1, le condizioni necessarie quali la reperibilità e il tempo di reazione […]

2.5 Tempo di lavoro e indennità Le disposizioni dell’OPers e dell’O-OPers concernenti il tempo di lavoro si applicano anche ai collaboratori che svolgono forme di lavoro mobile, in particolare le condizioni quadro sulla durata massima del lavoro e sul lavoro domenicale e notturno. I collaboratori hanno diritto a un supplemento di tempo, all’indennità per spese, per il lavoro domenicale e notturno e per il lavoro straordinario, a condizione che il lavoro sia stato ordinato. Il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro (secondo il contratto di lavoro) non dà diritto al rimborso delle spese. I collaboratori che non hanno l’orario di lavoro basato sulla fiducia rilevano le ore di lavoro mobile o di lavoro a domicilio nel sistema di rilevamento del tempo di lavoro con il codice “Lavoro mobile”.

2.6 Riconoscimento del tempo di tragitto come tempo di lavoro Se il compito, la durata e le condizioni del viaggio rendono possibile l’ adempimento del lavoro durante il tragitto, è possibile autorizzare le ore di lavoro compiute, le quali sono da conteggiare integralmente.

2.7 Costi. Se necessario per ragioni di servizio, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori l’infrastruttura necessaria (ad es. apparecchiatura mobile che permette di comunicare con il posto di lavoro) e si assume i relativi costi. I collaboratori si assumono tutte le spese per le linee telefoniche e di trasmissione dei dati (WLAN, collegamento a Internet) indispensabili per il lavoro a domicilio.
3 Entrata in vigore
La Conferenza delle risorse umane ha approvato la revisione delle presenti direttive. Queste entrano in vigore il 1°gennaio 2020 e sostituiscono le direttive del 1° gennaio 2018.

Al punto 2.6 il Dipartimento federale delle finanze DFF  – Ufficio federale del personale UFPER chiarisce che il compenso del lavoro durante il tragitto sarà si conteggiato ma deve essere riconosciuto e soprattutto si deve aver la possibilità di adempierlo. Perchè come ricorda il paragrafo 2.3, ” i compiti e il loro adempimento hanno sempre la priorità” .
E il lavoro eseguito e retribuito a coloro che lo svolgono durante il tragitto per l’ufficio, rientra nella normativa del “lavoro mobile”.
Quindi, per evitare facili entusiasmi, chi percorre un’ora di autobus per andare in ufficio ma non gli viene riconosciuta  la posizione di  “lavoro mobile” risponderà alla telefonata del capo in forma totalmente non retribuita. A chi viene riconosciuto il pagamento del tempo percorso in treno per raggiungere l’ufficio e nel tragitto svolgerà mansioni inerenti la sua attività lavorativa verrà retribuito in base al suo contratto. Ma trattandosi di svizzeri, che in tema di denaro sono molto rigorosi, più che il riconoscimento di un diritto interpreterei questa norma come l’ottimizzazione della produttività.

fp

Grazie a Luca Nanfria per la consulenza

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